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Legge Regionale Emilia Romagna
28 luglio 2004, n. 16
Le strutture ricettive sono
distinte in strutture
ricettive alberghiere, e . .
Sono strutture ricettive all'aria aperta: a); b).
Sono villaggi turistici i complessi ricettivi
aperti al pubblico, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati
per il soggiorno di turisti sprovvisti di tenda o di altri mezzi
autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tende, unità
abitative mobili o fisse. Nei villaggi turistici almeno il 35
per cento delle piazzole autorizzate è attrezzato con unità
abitative fisse o mobili messe a disposizione dal gestore. Tale
percentuale può riguardare anche la totalità delle
piazzole.
Possono assumere la specificazione aggiuntiva
di "centro vacanza" i campeggi ed i villaggi turistici
dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali,
così come stabilito dallo specifico atto di Giunta regionale
di cui all'articolo 3, comma 2.
5. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è vietata
la vendita frazionata delle piazzole e delle unità abitative
fisse, la cessione sulla base di altro diritto reale di godimento
e l'affitto per periodi di tempo superiori all'anno. Nei Comuni
appartenenti alle Comunità montane fino al 70 per cento
delle piazzole o delle unità abitative può essere
locato con contratto annuale. Tale percentuale è ridotta
al 50 per cento nelle altre aree.
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