EMILIA ROMAGNA

Legislazione strutture ricettive Emilia Romagna

Legge Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16

Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.

Sono strutture ricettive alberghiere:  a) gli alberghi;   b) le residenze turistico-alberghiere..

Sono "residenze turistico-alberghiere" e possono utilizzare la specificazione "residence", le strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite e che posseggono i requisiti indicati nell'atto di giunta regionale di attuazione. Nelle residenze turistico alberghiere la capacità ricettiva può riguardare camere o suite in misura non superiore al 40 per cento del totale.

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