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Legge
Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16
Le strutture ricettive sono distinte in , e .
Sono strutture ricettive alberghiere: a) ; b) ..
Sono "residenze turistico-alberghiere" e possono
utilizzare la specificazione "residence", le strutture
che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione,
in unità abitative costituite da uno o più locali,
fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite e che posseggono
i requisiti indicati nell'atto di giunta regionale di attuazione.
Nelle residenze turistico alberghiere la capacità ricettiva
può riguardare camere o suite in misura non superiore al
40 per cento del totale.
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