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Legge
Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16
Le strutture ricettive sono distinte in
, e .
Sono strutture ricettive extralberghiere: a); b) ; c); d); e) ; f).
Altre tipologie ricettive: a) ; b) strutture ricettive
all'aria aperta non aperte al pubblico; c) aree attrezzate
di sosta temporanea; d) ;
e);
Case e appartamenti per vacanze -
(Art. 11 - L R Emilia Romagna n. 16 del 28 luglio 2004)
1. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti
da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici
e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto
ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione
del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o
più stagioni turistiche con contratti aventi validità
non superiore a cinque mesi consecutivi.
2. Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in
forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la
proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti
e li concede in locazione con le modalità e nei limiti
di cui al comma 1. È, inoltre, considerata gestione in
forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero
inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie
immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione
a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti
con le modalità di cui al comma 1.
Delibera
Giunta Regione Emilia Romagna n. 2186 del 19 dicembre 2005
Allegato A: "Requisiti e standard strutturali per l'esercizio
delle strutture ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva
degli appartamenti ammobiliati per uso turistico".
SEZ. A - Strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Il presente capo regolamenta l'attività di gestione di
"case e appartamenti per vacanze" ai sensi dell'art. 11
della , locate a turisti per periodi non superiori
a 5 mesi, nonché l'intermediazione nella locazione di appartamenti
ammobiliati ad uso turistico effettuata da agenzie immobiliari.
Destinazione d'uso degli immobili interessati
L'utilizzo delle abitazioni per le attività di gestione
di case e appartamenti per vacanze non comporta la modifica di destinazione
d'uso degli edifici ai fini urbanistici.
Gestione
La locazione turistica può essere effettuata nelle seguenti
forme:
locazione da parte di privati di appartamenti ammobiliati per uso
turistico - per tale tipologia di ricettività si rinvia al
relativo capo.
gestione in forma diretta di case e appartamenti per vacanza,
preventivamente classificati, da parte di imprese.
gestione in forma diretta di case e appartamenti per vacanza,
preventivamente classificati, da parte di agenzie immobiliari.
Qualora la stessa agenzia svolga anche attività di intermediazione
occorre la nomina di un preposto che svolga separatamente quest'ultima
attività in forma esclusiva e che lo stesso sia regolarmente
iscritto al ruolo dei mediatori.
con gestione non diretta da parte di agenzie immobiliari che
svolgono l'attività di intermediazione quali mandatarie,
per conto dei proprietari o di coloro che hanno la disponibilità
ad altro titolo di appartamenti ammobiliati ad uso turistico,
non classificati, che non intendono locare direttamente gli
stessi appartamenti ai sensi dell'art. 12 della L.R. 16/04.
Le agenzie immobiliari possono erogare, quali attività
collegate direttamente alla conclusione dell'affare, i seguenti
servizi accessori:
possono effettuare promozione pubblicitaria in proprio,
possono fornire il servizio di ricevimento e recapito.
Possono inoltre fornire i seguenti servizi su richiesta:
assistenza e manutenzione alle case e appartamenti,
pulizia delle case e appartamenti,
fornitura di biancheria pulita.
Servizi e dotazioni obbligatorie
Nelle case e appartamenti per vacanze e negli appartamenti ammobiliati
ad uso turistico locati da agenzie immobiliari deve essere assicurata
la fornitura di arredo, utensili, materiale per la pulizia dell'appartamento
e ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione
dei pasti. Per ogni persona ospitabile devono essere forniti:
Posate (2 coltelli due forchette un cucchiaio un cucchiaino)
Piatti 2 piatti piani ed un piatto fondo
Un bicchiere per persona + altri due almeno di riserva
Una tazza ed una tazzina
Per casa appartamento:
una batteria da cucina (comprensiva di padella antiaderente
e pentolino per il latte)
2 coltelli da cucina
1 zuccheriera
1 caffettiera
1 scolapasta
1 mestolo
1 insalatiera
1 piatto da portata
1 grattugia
1 apribottiglie/cavatappi
Tutto il materiale fornito dev'essere comunque in buono stato,
qualunque sia la categoria dell'appartamento.
Nella locazione di case e appartamenti per vacanze devono essere
assicurati i seguenti servizi:
la casa deve essere consegnata pulita al cliente;
fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda;
impianto di riscaldamento dei locali per locazioni dal 1°
ottobre al 30 aprile;
In caso di gestione imprenditoriale di case e appartamenti per
vacanza inoltre deve essere assicurato:
servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24 e servizio
di recapito su richiesta; tali servizi possono essere ubicati
anche in comuni limitrofi a quello dove hanno sede gli immobili;
assistenza all'ospite per interventi urgenti di manutenzione
ordinaria delle case e degli appartamenti.
Non è possibile la somministrazione di alimenti e bevande
agli alloggiati e la fornitura di altri servizi centralizzati
mentre è possibile fornire ulteriori servizi rispetto a
quelli previsti nella tabella di classificazione.
Gestione diretta delle case e appartamenti per vacanze
Capacità ricettiva
La capacità ricettiva delle case e appartamenti per
vacanze deve essere calcolata come segue tenendo conto che è
sempre possibile l'aggiunta di un letto per minori fino a 12 anni
al di fuori dei parametri sotto indicati:
Monolocale (superficie abitabile, bagni inclusi):
almeno 28 mq. - 3 persone
oltre 34 mq. - 4 persone
Casa composta da più locali:
camera da letto
almeno 9 mq. - 1 letto
almeno 12 mq. - 2 letti
almeno 18 mq. - 3 letti
oltre 24 mq. - 4 letti
soggiorno con letto (se con angolo cottura occorre aggiungere
4 mq.):
almeno 14 mq. - 1 letto
almeno 20 mq. - 2 letti
oltre 26 mq. - 3 letti
Classificazione Le case e appartamenti per vacanze gestite
in forma diretta sono classificate in prima, seconda o terza categoria.
La prima categoria corrisponde al livello qualitativo più
elevato poi a scendere seconda categoria e infine terza categoria.
La classificazione è effettuata con l'assegnazione del
marchio dei soli.
Alla prima categoria = corrispondono 4 soli,
Alla seconda categoria = corrispondono 3 soli,
Alla terza categoria = corrisponde 2 soli.
La classificazione riguarda ogni singola casa o appartamento ed
è effettuata dal richiedente tramite dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà dei requisiti posseduti dall'immobile
presentata unitamente alla dichiarazione di inizio attività.
I Comuni verificano i contenuti delle dichiarazioni di classificazione
almeno una volta entro tre anni dalla presentazione della classificazione
e successivamente almeno una volta ogni tre anni dall'ultima verifica.
Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti
posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio
alla loro rettifica e alla assegnazione della classificazione,
fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R.
16/04.
Obblighi delle imprese che gestiscono case e appartamenti
per vacanze e delle agenzie immobiliari
Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze
o le agenzie immobiliari che effettuano locazioni turistiche presentano
una dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.) presso ogni
Comune in cui sono ubicati gli immobili da locare a fini turistici.
Alla DIA è allegato l'elenco degli appartamenti oggetto
dell'attività ubicati nel Comune stesso.
Nel caso in cui l'impresa che gestisce case e appartamenti per
vacanze o l'agenzia immobiliare con gestione diretta abbia la
sede legale in un Comune della Regione Emilia-Romagna diverso
da quello in cui sono ubicati gli immobili gestiti, invia copia
di tutte le D.I.A. presentate ai Comuni in cui sono ubicate le
strutture, anche al Comune in cui è ubicata la sede legale
Le agenzie immobiliari di sola intermediazione presentano la D.I.A.
solo al/i comune/i in cui sono ubicati gli immobili da locare.
L'elenco allegato alla D.I.A. deve contenere le seguenti indicazioni
relative ad ogni unità abitativa da locare:
l'indirizzo della casa o appartamento e l'eventuale denominazione;
i metri quadrati dell'appartamento e la suddivisione nei diversi
vani, anche con l'aiuto di planimetrie;
il numero dei posti letto e i bagni a disposizione degli ospiti;
il periodo di messa in locazione;
Nel caso di gestione diretta di case e appartamenti per vacanze,
la comunicazione deve inoltre contenere:
la categoria dell'appartamento e la dichiarazione sostitutiva
di atto notorio di classificazione o, se già presentata,
gli estremi di riferimento del documento;
i prezzi massimi praticati, qualora non specificato il prezzo
si intende comprensivo della pulizia finale dell'appartamento;
la sussistenza dei seguenti requisiti strutturali:
g.1) indicazione degli estremi del certificato di conformità
edilizia e agibilità o presentazione di documentazione
sostitutiva indicata dal Comune che attesti l'idoneità
dei locali alla attività di accoglienza almeno sotto i
seguenti profili:
antincendio,
sicurezza e conformità degli impianti (L. 46/90),
staticità
g.2) idoneità igienico-sanitaria dei locali certificata da
un parere preventivo della competente AUSL Dipartimento di Sanità
Pubblica, o autocertificata secondo le modalità definite
della competente AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica. Gli
elenchi sono presentati la prima volta contestualmente alla presentazione
della dichiarazione d'inizio attività e ripresentati aggiornati
annualmente entro il 1° ottobre.
Qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori
unità abitative in corso d'anno, gli elenchi sono aggiornati
trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità
stesse.
In caso di gestione di case e appartamenti per vacanza in forma
diretta, l'invio degli elenchi alla Provincia sostituisce la comunicazione
dei prezzi e delle attrezzature prevista dall'art. 32 della L.R.
16/04.
In caso di intermediazione nella locazione di appartamenti ammobiliati
ad uso turistico effettuata da agenzie immobiliari, l'adempimento
relativo alla presentazione degli elenchi alle scadenze prestabilite,
sostituisce la comunicazione indicata all'articolo 12 comma 2 della
L.R. 16/04.
Le stesse agenzie effettuano le comunicazioni previste all'articolo
12, comma 3, della L.R. 16/04, nonché le comunicazioni previste
ai commi 344 e 345 della Legge 30/12/2004 n. 311 (legge finanziaria
2005).
In sede di prima applicazione, per le agenzie immobiliari che già
operano nel campo del turismo, la/e dichiarazione/i d'inizio attività
è/sono effettuata/e entro sei mesi dalla pubblicazione del
presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L'elenco allegato alla/e D.I.A., se non intervengono variazioni,
è valido anche come prima comunicazione annuale da presentare
entro il primo ottobre 2006.
Normativa
Gli esercizi di case e appartamenti per vacanze sono esclusi
dall'applicazione dell'articolo 5 punto 5.3 del D.M. 14-6-1989
n. 236.
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