EMILIA ROMAGNA

Legislazione strutture ricettive Emilia Romagna

Legge Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16

Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.

Sono strutture ricettive extralberghiere:  a) le case per ferie;   b) gli ostelli;   c) i rifugi alpini;   d) i rifugi escursionistici;   e) gli affittacamere;   f) le case e appartamenti per vacanza.
Altre tipologie ricettive:  a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;   b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;   c) aree attrezzate di sosta temporanea;   d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
  e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale;

Case e appartamenti per vacanze - (Art. 11 - L R Emilia Romagna n. 16 del 28 luglio 2004)
1. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.
2. Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui al comma 1. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1.

Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 2186 del 19 dicembre 2005

Allegato A: "Requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico".

SEZ. A - Strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Il presente capo regolamenta l'attività di gestione di "case e appartamenti per vacanze" ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16/04, locate a turisti per periodi non superiori a 5 mesi, nonché l'intermediazione nella locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico effettuata da agenzie immobiliari.

Destinazione d'uso degli immobili interessati
L'utilizzo delle abitazioni per le attività di gestione di case e appartamenti per vacanze non comporta la modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.
Gestione
La locazione turistica può essere effettuata nelle seguenti forme:
  • locazione da parte di privati di appartamenti ammobiliati per uso turistico - per tale tipologia di ricettività si rinvia al relativo capo.
  • gestione in forma diretta di case e appartamenti per vacanza, preventivamente classificati, da parte di imprese.
  • gestione in forma diretta di case e appartamenti per vacanza, preventivamente classificati, da parte di agenzie immobiliari. Qualora la stessa agenzia svolga anche attività di intermediazione occorre la nomina di un preposto che svolga separatamente quest'ultima attività in forma esclusiva e che lo stesso sia regolarmente iscritto al ruolo dei mediatori.
  • con gestione non diretta da parte di agenzie immobiliari che svolgono l'attività di intermediazione quali mandatarie, per conto dei proprietari o di coloro che hanno la disponibilità ad altro titolo di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, non classificati, che non intendono locare direttamente gli stessi appartamenti ai sensi dell'art. 12 della L.R. 16/04. Le agenzie immobiliari possono erogare, quali attività collegate direttamente alla conclusione dell'affare, i seguenti servizi accessori:
  • possono effettuare promozione pubblicitaria in proprio,
  • possono fornire il servizio di ricevimento e recapito.
  • Possono inoltre fornire i seguenti servizi su richiesta:
  • assistenza e manutenzione alle case e appartamenti,
  • pulizia delle case e appartamenti,
  • fornitura di biancheria pulita.

  • Servizi e dotazioni obbligatorie
    Nelle case e appartamenti per vacanze e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico locati da agenzie immobiliari deve essere assicurata la fornitura di arredo, utensili, materiale per la pulizia dell'appartamento e ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti. Per ogni persona ospitabile devono essere forniti:
  • Posate (2 coltelli due forchette un cucchiaio un cucchiaino)
  • Piatti 2 piatti piani ed un piatto fondo
  • Un bicchiere per persona + altri due almeno di riserva
  • Una tazza ed una tazzina
    Per casa appartamento:
  • una batteria da cucina (comprensiva di padella antiaderente e pentolino per il latte)
  • 2 coltelli da cucina
  • 1 zuccheriera
  • 1 caffettiera
  • 1 scolapasta
  • 1 mestolo
  • 1 insalatiera
  • 1 piatto da portata
  • 1 grattugia
  • 1 apribottiglie/cavatappi
    Tutto il materiale fornito dev'essere comunque in buono stato, qualunque sia la categoria dell'appartamento.
    Nella locazione di case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi:
  • la casa deve essere consegnata pulita al cliente;
  • fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda;
  • impianto di riscaldamento dei locali per locazioni dal 1° ottobre al 30 aprile;
    In caso di gestione imprenditoriale di case e appartamenti per vacanza inoltre deve essere assicurato:
  • servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24 e servizio di recapito su richiesta; tali servizi possono essere ubicati anche in comuni limitrofi a quello dove hanno sede gli immobili;
  • assistenza all'ospite per interventi urgenti di manutenzione ordinaria delle case e degli appartamenti.
    Non è possibile la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e la fornitura di altri servizi centralizzati mentre è possibile fornire ulteriori servizi rispetto a quelli previsti nella tabella di classificazione.
    Gestione diretta delle case e appartamenti per vacanze
  • Capacità ricettiva
    La capacità ricettiva delle case e appartamenti per vacanze deve essere calcolata come segue tenendo conto che è sempre possibile l'aggiunta di un letto per minori fino a 12 anni al di fuori dei parametri sotto indicati:

    Monolocale (superficie abitabile, bagni inclusi):
  • almeno 28 mq. - 3 persone
  • oltre 34 mq. - 4 persone
  • Casa composta da più locali:

  • camera da letto
  • almeno 9 mq. - 1 letto
  • almeno 12 mq. - 2 letti
  • almeno 18 mq. - 3 letti
  • oltre 24 mq. - 4 letti
  • soggiorno con letto (se con angolo cottura occorre aggiungere 4 mq.):
  • almeno 14 mq. - 1 letto
  • almeno 20 mq. - 2 letti
  • oltre 26 mq. - 3 letti
    Classificazione Le case e appartamenti per vacanze gestite in forma diretta sono classificate in prima, seconda o terza categoria. La prima categoria corrisponde al livello qualitativo più elevato poi a scendere seconda categoria e infine terza categoria.
    La classificazione è effettuata con l'assegnazione del marchio dei soli.
    Alla prima categoria = corrispondono 4 soli,
    Alla seconda categoria = corrispondono 3 soli,
    Alla terza categoria = corrisponde 2 soli.
    La classificazione riguarda ogni singola casa o appartamento ed è effettuata dal richiedente tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei requisiti posseduti dall'immobile presentata unitamente alla dichiarazione di inizio attività.
    I Comuni verificano i contenuti delle dichiarazioni di classificazione almeno una volta entro tre anni dalla presentazione della classificazione e successivamente almeno una volta ogni tre anni dall'ultima verifica.
    Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e alla assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. 16/04.
  • Obblighi delle imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze e delle agenzie immobiliari
    Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze o le agenzie immobiliari che effettuano locazioni turistiche presentano una dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.) presso ogni Comune in cui sono ubicati gli immobili da locare a fini turistici. Alla DIA è allegato l'elenco degli appartamenti oggetto dell'attività ubicati nel Comune stesso.
    Nel caso in cui l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanze o l'agenzia immobiliare con gestione diretta abbia la sede legale in un Comune della Regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui sono ubicati gli immobili gestiti, invia copia di tutte le D.I.A. presentate ai Comuni in cui sono ubicate le strutture, anche al Comune in cui è ubicata la sede legale
    Le agenzie immobiliari di sola intermediazione presentano la D.I.A. solo al/i comune/i in cui sono ubicati gli immobili da locare.
    L'elenco allegato alla D.I.A. deve contenere le seguenti indicazioni relative ad ogni unità abitativa da locare:

  • l'indirizzo della casa o appartamento e l'eventuale denominazione;
  • i metri quadrati dell'appartamento e la suddivisione nei diversi vani, anche con l'aiuto di planimetrie;
  • il numero dei posti letto e i bagni a disposizione degli ospiti;
  • il periodo di messa in locazione; Nel caso di gestione diretta di case e appartamenti per vacanze, la comunicazione deve inoltre contenere:
  • la categoria dell'appartamento e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di classificazione o, se già presentata, gli estremi di riferimento del documento;
  • i prezzi massimi praticati, qualora non specificato il prezzo si intende comprensivo della pulizia finale dell'appartamento;
  • la sussistenza dei seguenti requisiti strutturali:
    g.1) indicazione degli estremi del certificato di conformità edilizia e agibilità o presentazione di documentazione sostitutiva indicata dal Comune che attesti l'idoneità dei locali alla attività di accoglienza almeno sotto i seguenti profili:
  • antincendio,
  • sicurezza e conformità degli impianti (L. 46/90),
  • staticità

  • g.2) idoneità igienico-sanitaria dei locali certificata da un parere preventivo della competente AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica, o autocertificata secondo le modalità definite della competente AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica. Gli elenchi sono presentati la prima volta contestualmente alla presentazione della dichiarazione d'inizio attività e ripresentati aggiornati annualmente entro il 1° ottobre.
    Qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative in corso d'anno, gli elenchi sono aggiornati trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità stesse.
    In caso di gestione di case e appartamenti per vacanza in forma diretta, l'invio degli elenchi alla Provincia sostituisce la comunicazione dei prezzi e delle attrezzature prevista dall'art. 32 della L.R. 16/04.
    In caso di intermediazione nella locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico effettuata da agenzie immobiliari, l'adempimento relativo alla presentazione degli elenchi alle scadenze prestabilite, sostituisce la comunicazione indicata all'articolo 12 comma 2 della L.R. 16/04.
    Le stesse agenzie effettuano le comunicazioni previste all'articolo 12, comma 3, della L.R. 16/04, nonché le comunicazioni previste ai commi 344 e 345 della Legge 30/12/2004 n. 311 (legge finanziaria 2005).
    In sede di prima applicazione, per le agenzie immobiliari che già operano nel campo del turismo, la/e dichiarazione/i d'inizio attività è/sono effettuata/e entro sei mesi dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. L'elenco allegato alla/e D.I.A., se non intervengono variazioni, è valido anche come prima comunicazione annuale da presentare entro il primo ottobre 2006.

    Normativa
    Gli esercizi di case e appartamenti per vacanze sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 5 punto 5.3 del D.M. 14-6-1989 n. 236.

     

    ABBER news
    la newsletter dei B&B dell'Emilia-Romagna

    Associazione
    B&B Bologna
    ANBBI Associazione Nazionale Bed & Breakfast
    ABBBI
    FEI Federazione Extra Alberghiera Italiana

    Italian Cooking School

    INSERIRE BANNER
    ENOTECA EMILIA ROMAGNA
    Enoteca Regionale
    Emilia Romagna
    AREA ASSOCIATI
    Booking online
    Prenotazioni online