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Legge
Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16
Le strutture ricettive sono distinte in , e .
Sono strutture ricettive extralberghiere: a); b) ; c); d); e) ; f).
Altre tipologie ricettive: a) ; b) strutture ricettive
all'aria aperta non aperte al pubblico; c) aree attrezzate
di sosta temporanea; d) ;
e);
Appartamenti ammobiliati per uso turistico
- (Art. 12 - L R Emilia Romagna n. 16 del 28 luglio
2004)
1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e
appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno
in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore
a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con
contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi,
senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività
non sia organizzata in forma di impresa.
2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti
o case ne danno comunicazione al Comune, di norma, entro il 31
marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre
nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio
nelle restanti località. In ogni caso tale comunicazione
è inviata almeno cinque giorni prima della data di inizio
della prima locazione.
3. Gli stessi soggetti comunicano alla Provincia i dati sulla
consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità
indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e sono
soggetti alla normativa in materia di pubblica sicurezza.
Delibera
Giunta Regione Emilia Romagna n. 2186 del 19 dicembre 2005
Allegato A: "Requisiti e standard strutturali per l'esercizio
delle strutture ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva
degli appartamenti ammobiliati per uso turistico".
SEZ. B - Strutture ricettive classificate in
categoria unica
Appartamenti ammobiliati ad uso turistico
Il presente capo regolamenta la tipologia ricettiva "Appartamenti
ammobiliati per uso turistico" ai sensi dell'art. 12 della legge
regionale 16/04 e stabilisce i requisiti minimi strutturali e
di esercizio.
I proprietari e gli usufruttuari che intendono locare direttamente,
con contratti aventi validità non superiore a sei mesi
consecutivi, le unità abitative ammobiliate ad uso turistico
nella forma non imprenditoriale (si considera in ogni caso gestione
in forma imprenditoriale ai fini della presente legge quella effettuata
da chi concede direttamente in locazione ai turisti quattro o
più case o appartamenti per vacanze anche in stabili diversi
posti nello stesso comune o in comuni diversi), lo comunica sull'apposito
modello anteriormente alla prima locazione e annualmente, nei
termini stabiliti dall'art. 12 della L.R. 16/04, al comune in
cui l'unità abitativa è ubicata (anche con una semplice
comunicazione di conferma se non vi sono modifiche, ove il comune
la ritenga sufficiente), che ne trasmette copia entro trenta giorni
alla provincia competente.
Qualora la comunicazione non venga rinnovata, si considera efficace
l'ultima comunicazione presentata. La comunicazione è obbligatoria
in caso di variazione di qualche elemento comunicato o in caso
di cessazione dell'attività.
Gli stessi soggetti comunicano alla provincia i dati sulla consistenza
ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità
indicate dall'ISTAT e sono tenuti, per locazioni superiori a un
mese, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 191/78 e del comma
344 della Legge 30/12/2004 n. 311 (legge finanziaria 2005), ad
effettuare una comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza
entro 48 ore dalla consegna dell'immobile. A decorrere dalla data
di approvazione del modello di cui al comma 344 L. 311/04 tale
comunicazione dovrà essere effettuata in via telematica
all'agenzia delle entrate.
Quando entrerà in vigore la nuova procedura, la presentazione
all'agenzia delle entrate per la registrazione del contratto sostituirà
la comunicazione di cui all'art. 12 L. 191/78.
Negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico devono essere
assicurate le seguenti condizioni:
la casa deve essere consegnata pulita al cliente;
deve essere fornita in modo continuativo : energia elettrica,
acqua calda e fredda e deve essere presente impianto di riscaldamento
dei locali in caso di locazioni dal 1°ottobre al 30 aprile;
l'abitazione deve essere arredata, e devono essere forniti
utensili, materiale per la pulizia dell'appartamento e ogni
altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione
dei pasti in misura congrua al numero di persone ospitabili
ed in buono stato;
deve essere fornito un numero di telefono per la comunicazione
dei guasti, che devono essere al più presto riparati.
E' esclusa, da parte del locatore, la fornitura di servizi complementari
o aggiuntivi, diversi da quelli minimi sopraindicati, nonché
la pubblicità dell'attività.
Non è considerata pubblicità la normale attività
informativa, anche tramite siti internet privati, purchè
non inseriti in circuiti di prenotazione e commercializzazione
con caratteristiche che travalichino una semplice informazione,
indicazione di visibilità o delle coordinate quali indirizzo,
telefono, fax ed e-mail.
Normativa comune
Subingresso - estensione dell'applicazione dell'art. 16,
comma 2, L.R. 16/04
Il subentro nella gestione di una struttura ricettiva extralberghiera
già esistente ed autorizzata, senza alcuna effettuazione
di modifiche né alla struttura né ai servizi erogati,
segue le modalità di cui all'art. 16 comma 2, della L.R.
16/04.
La modalità di autorizzazione sotto forma di denuncia
(ora dichiarazione) di inizio attività indicata allo
stesso articolo è da intendersi riferita alla disciplina
di cui all'art. 19 L.241/90 in forma statica, limitatamente
alla sola ipotesi di subentro, come vigente alla data di entrata
in vigore della L.R. 16/04
Cucine autogestite - autorizzazione sanitaria e requisiti
minimi
Per le strutture extralberghiere che utilizzano la cucina
esclusivamente in modalità di autogestione da parte degli
alloggiati, l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2
L.283/62 non è necessaria purché tale cucina rispetti
i parametri minimi previsti per le cucine degli affittacamere
che effettuano somministrazione dei pasti agli alloggiati, ad
eccezione del requisito riguardante il frigorifero.
In questo caso dovrà essere garantita la presenza di
un frigorifero di capacità di almeno 230 litri lordi
ogni 12 ospiti che usufruiscono della cucina autogestita e in
caso di utilizzo promiscuo dovranno essere forniti contenitori
dotati di coperchio adatti all'uso alimentare, per il deposito
dei cibi nel frigorifero.
Dipendenze
E' possibile attivare dipendenze delle strutture ricettive
extralberghiere collettive (case per ferie, ostelli per la gioventù),
ubicate nelle immediate vicinanze della casa-madre di norma
non superiore a 100 metri.
Per attivare le dipendenze occorre effettuare separata dichiarazione
di inizio attività. Le dipendenze devono rispettare i
requisiti minimi previsti per le strutture ricettive da cui
dipendono, ad esclusione dei servizi collettivi, per i quali
si appoggiano alla casa-madre.
Normativa applicabile in modo residuale
Per quanto non previsto in modo specifico dal presente atto
si applicano le normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria,
di prevenzione incendi e di sicurezza.
Specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca
Possono acquisire la classificazione di residenze d'epoca
le strutture ricettive extralberghiere assoggettate ai vincoli
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice
dei beni culturali e del paesaggio ai sensi della L. 6 luglio
2002, n. 137" che siano arredate prevalentemente con mobili
dell'epoca a cui si riferiscono, fatti salvi impianti, dotazioni
tecnologiche e servizi.
SEGNI DISTINTIVI
Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla
Regione con determinazione del dirigente competente, corrispondente
alla categoria ottenuta ove previsto, deve essere esposto all'esterno
della struttura ricettiva extralberghiera.
Ulteriori simbologie commerciali possono essere affiancate al
segno distintivo regionale.
Le diciture definite dalla L.R. 16/04 e dal presente atto, e
i segni distintivi approvati con atto del dirigente competente,
sono utilizzabili esclusivamente in conformità alle specifiche
tipologie ricettive oggetto della dichiarazione di inizio attività.
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