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Legge Regionale Emilia Romagna
28 luglio 2004, n. 16
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE
RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Principi e ambito d'applicazione
Art. 2 - Funzioni dei Comuni e delle Province
Art. 3 - Funzioni della Regione
TITOLO II - DEFINIZIONI
Art. 4 - Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie
ricettive
Art. 5 - Strutture ricettive alberghiere
Art. 6 - Strutture ricettive all'aria aperta
Art. 7 - Case per ferie
Art. 8 - Ostelli
Art. 9 - Rifugi alpini ed escursionistici
Art. 10 - Affittacamere
Art. 11 - Case e appartamenti per vacanze
Art. 12 - Appartamenti ammobiliati per uso turistico
Art. 13 - Attività saltuaria di alloggio e prima colazione
Art. 14 - Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico
Art. 15 - Aree attrezzate di sosta temporanea
TITOLO III - AUTORIZZAZIONI
Art. 16 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva
alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta
Art. 17 - Validità
Art. 18 - Adempimenti amministrativi per l'apertura di strutture
ricettive extralberghiere
Art. 19 - Somministrazione di alimenti e bevande
Art. 20 - Rappresentanza
Art. 21 - Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti,
condizioni e obblighi del gestore
Art. 22 - Denominazione
Art. 23 - Sospensione
Art. 24 - Decadenza e revoca
Art. 25 - Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività
ricettive extralberghiere
Art. 26 - Reclami per carenza dei servizi
TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE
Art. 27 - Nozione
Art. 28 - Dipendenze
Art. 29 - Assegnazione
Art. 30 - Validità
Art. 31 - Ricorso
TITOLO V - DISCIPLINA DEI PREZZI E RILEVAZIONI
STATISTICHE
Art. 32 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Art. 33 - Pubblicità dei prezzi
Art. 34 - Reclami per irregolare applicazione di prezzi
Art. 35 - Banca dati regionale
TITOLO VI - SANZIONI
Art. 36 - Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione
o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio
di comunicazioni al Comune
Art. 37 - Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione
Art. 38 - Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme
sui prezzi o sulle rilevazioni statistiche
Art. 39 - Sanzioni per altre violazioni
TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER USI OCCASIONALI
O TEMPORANEI
Art. 40 - Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
Art. 41 - Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE, FINALI
ED ABROGAZIONI
Art. 42 - Disposizioni transitorie generali
Art. 43 - Disposizioni transitorie riguardanti le attività
di bed & breakfast
Art. 44 - Disposizioni transitorie relative alle strutture ricettive
all'aria aperta
Art. 45 - Oneri di urbanizzazione
Art. 46 - Abrogazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Principi e ambito d'applicazione
1. La presente legge disciplina l'apertura, la classificazione
e gli obblighi connessi alla gestione delle strutture ricettive
dirette all'ospitalità a fini turistici nell'ambito dei
principi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione e
dei principi di semplificazione normativa ed amministrativa.
Art. 2 - Funzioni dei Comuni e delle Province
1. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative connesse
all'apertura, all'esercizio e alla classificazione delle strutture
ricettive dirette all'ospitalità, salvo quanto diversamente
stabilito dalla presente legge.
2. L'apertura e la gestione delle strutture ricettive alberghiere
e all'aria aperta sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal
Comune in cui le strutture sono ubicate.
3. Per le strutture ricettive extralberghiere l'autorizzazione
è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.
4. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative
alla denuncia dei prezzi e delle attrezzature delle strutture
ricettive e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza
ricettiva e il movimento turistico e possono avvalersi, previa
convenzione, dei Comuni singoli o associati nelle forme di cui
alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme
associative e altre disposizioni in materia di enti locali).
5. Le Province ed i Comuni esercitano le attività di vigilanza
relative alle funzioni di competenza. Il procedimento per l'applicazione
delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile
1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative
di competenza regionale) e dalla legge regionale 24 marzo 2004
n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione
europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.
Rapporti con l'Università).
Art. 3 - Funzioni della Regione
1. La Regione, assicurando il coinvolgimento degli enti locali,
esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo relativamente
alle materie di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, le associazioni
imprenditoriali del settore turismo e le associazioni dei consumatori,
più rappresentative a livello regionale, con appositi atti
riguardanti le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta
ed extralberghiere e le tipologie ricettive di cui all'articolo
4, comma 9, lettere a), b), c) e d), specifica, sentita la competente
Commissione consiliare, le caratteristiche, i requisiti minimi
e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture
ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e classificazione.
In tali atti sono, inoltre, definiti i criteri per poter utilizzare
specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive e la loro definizione
e gli standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici
e cubature, capacità ricettiva.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie
locali (CRAL), definisce modalità e standard dei controlli
da svolgersi, da parte delle amministrazioni comunali, sull'applicazione
e sul rispetto delle norme della presente legge.
4. La Giunta regionale prevede, altresì, meccanismi di
revisione e aggiornamento degli atti di cui al comma 2 con cadenza
periodica.
5. L'amministrazione regionale, inoltre, cura la raccolta e diffusione
delle informazioni, realizza ed aggiorna la banca dati regionale
sulle strutture ricettive con il coinvolgimento ed il supporto
dei Comuni e delle Province, in coerenza con quanto previsto della
normativa regionale in materia.
TITOLO II
DEFINIZIONI
Art. 4 - Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie
ricettive
1. Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive
alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive
extralberghiere.
2. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti
in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende un periodo
di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno
solare; per apertura stagionale si intende un periodo di apertura
non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente
a nove mesi nell'arco dell'anno solare.
3. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate
in immobili assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), che
siano ammobiliati con arredi d'epoca, possono assumere la specificazione
aggiuntiva di "residenza d'epoca".
4. Le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta possono
essere composte anche da più strutture. Fatto salvo quanto
previsto per i villaggi albergo, le caratteristiche delle strutture
non principali, cioè le dipendenze, sono definite dall'articolo
28.
5. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende
la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura
sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia
degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria
anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio
sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in
possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata
un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore
del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità
di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva
e dei servizi al livello di classificazione ottenuto dalla struttura
ricettiva.
6. Sono strutture ricettive alberghiere:
a) gli alberghi;
b) le residenze turistico-alberghiere.
7. Sono strutture ricettive all'aria aperta:
a) i campeggi;
b) i villaggi turistici.
8. Sono strutture ricettive extralberghiere:
a) le case per ferie;
b) gli ostelli;
c) i rifugi alpini;
d) i rifugi escursionistici;
e) gli affittacamere;
f) le case e appartamenti per vacanza.
9. Altre tipologie ricettive:
a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;
b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte
al pubblico;
c) aree attrezzate di sosta temporanea;
d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo
rurale; tale tipologia ricettiva è regolata dalla legge
regionale 28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo
e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione
della L.R. 11 marzo 1987, n. 8).
Art. 5 - Strutture ricettive alberghiere
1. Sono "alberghi" le strutture ricettive, a gestione
unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più
stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori
ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità
abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla
ricettività. Negli alberghi la capacità ricettiva
può riguardare le unità abitative in misura non
superiore al 40 per cento del totale.
2. Sono "residenze turistico-alberghiere" e possono
utilizzare la specificazione "residence", le strutture
che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione,
in unità abitative costituite da uno o più locali,
fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite e che posseggono
i requisiti indicati nell'atto di giunta regionale di attuazione.
Nelle residenze turistico alberghiere la capacità ricettiva
può riguardare camere o suite in misura non superiore al
40 per cento del totale.
3. Possono assumere la specificazione di "motel" gli
alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza
delle autovetture o delle imbarcazioni. I motel, qualunque sia
il numero di stelle assegnato, assicurano uno standard minimo
di servizi di autorimessa nonché servizi di primo intervento,
di assistenza meccanica, rifornimento di carburante, ristorante
o tavola calda e fredda, bar.
4. Di norma assumono la specificazione di "meublé"
o "garni" gli alberghi che forniscono il solo servizio
di alloggio e normalmente di prima colazione, senza ristorante.
5. Possono assumere la specificazione di "centro benessere"
gli alberghi dotati di impianti e attrezzature per fornire servizi
specializzati per il relax ed il benessere psicofisico.
6. Possono assumere la specificazione di "beauty farm"
gli alberghi che forniscono servizi specializzati finalizzati
a cicli di trattamenti dietetici ed estetici.
7. Possono assumere la specificazione di "villaggio-albergo"
le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei
servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno
stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno
e lo svago della clientela.
8. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centri
congressi" le strutture alberghiere dotate di strutture,
attrezzature e servizi specializzati per l'organizzazione di manifestazioni
congressuali e convegni.
9. Nello specifico atto di Giunta regionale previsto all'articolo
3, comma 2 è definito il numero minimo di camere, suite
o unità abitative per gli alberghi e le residenze turistico
alberghiere; nello stesso atto sono definite le caratteristiche
che devono possedere le strutture ricettive alberghiere per utilizzare
le specificazioni aggiuntive citate ai commi precedenti e possono
essere individuate ulteriori specificazioni aggiuntive.
Art. 6 - Strutture ricettive all'aria aperta
1. Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione
unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente
provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
2. I campeggi, per dare alloggio a turisti sprovvisti di mezzi
autonomi di pernottamento, possono mettere a disposizione, in
un numero di piazzole non superiore al 35 per cento del numero
complessivo delle piazzole autorizzate, tende o unità abitative
mobili quali roulotte, caravan, case mobili, maxicaravan, autocaravan
o camper e unità abitative fisse.
3. Sono villaggi turistici i complessi ricettivi aperti al pubblico,
a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati per il soggiorno
di turisti sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento,
che forniscono alloggio in tende, unità abitative mobili
o fisse. Nei villaggi turistici almeno il 35 per cento delle piazzole
autorizzate è attrezzato con unità abitative fisse
o mobili messe a disposizione dal gestore. Tale percentuale può
riguardare anche la totalità delle piazzole.
4. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centro
vacanza" i campeggi ed i villaggi turistici dotati di rilevanti
impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali, così
come stabilito dallo specifico atto di Giunta regionale di cui
all'articolo 3, comma 2.
5. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è vietata
la vendita frazionata delle piazzole e delle unità abitative
fisse, la cessione sulla base di altro diritto reale di godimento
e l'affitto per periodi di tempo superiori all'anno. Nei Comuni
appartenenti alle Comunità montane fino al 70 per cento
delle piazzole o delle unità abitative può essere
locato con contratto annuale. Tale percentuale è ridotta
al 50 per cento nelle altre aree.
6. Non sono soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio
attività gli allestimenti mobili di pernottamento quali
roulotte o caravan, case mobili o maxicaravan. A tal fine i predetti
allestimenti:
a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possiedono alcun collegamento permanente al
terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche sono rimovibili
in ogni momento.
7. Non è, inoltre, soggetta a permesso di costruire nè
a denuncia d'inizio attività l'installazione del preingresso
inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi,
comunque smontabili e trasportabili, da accostare agli allestimenti
mobili di pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno
diurno delle persone.
Art. 7 - Case per ferie
1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno
a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e
gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici,
da associazioni o da enti privati operanti, senza scopo di lucro,
per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali,
religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno
di propri dipendenti e loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere altresì ospitati
dipendenti e familiari di altre aziende o assistiti di altri enti
con cui venga stipulata apposita convenzione.
3. Nelle case per ferie oltre alla prestazione di servizi ricettivi
essenziali sono assicurati, di norma, i servizi e l'uso di attrezzature
che consentano il perseguimento delle finalità di cui al
comma 1. La presenza nelle case per ferie di servizi e attrezzature
che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, quali cucine
o punti di cottura autonomi, non ne muta la natura.
4. La casa per ferie può assumere specificazioni tipologiche
aggiuntive, purché concordate con il Comune e connesse
alla categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica.
Art. 8 - Ostelli
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive
attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento
per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi
di giovani.
2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti
di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza
scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli
possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa
convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni
di esercizio dell'attività.
Art. 9 - Rifugi alpini ed escursionistici
1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità
e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili
attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati
in luoghi favorevoli ad escursioni.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive, di proprietà
di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro operanti
nel settore alpinistico o escursionistico, aperte al pubblico
idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti
in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità
di centri abitati.
3. Lo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3,
comma 2, definisce i requisiti e le condizioni di esercizio dei
rifugi alpini ed escursionistici
4. I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di
carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo
di lucro. I rifugi possono essere gestiti anche da altri operatori
privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le
tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.
Art. 10 - Affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma
imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate
a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati
in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente
servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie
dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle
previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali
edilizi e di igiene.
2. L'attività di affittacamere può essere esercitata
in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione
qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura
immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere
la specificazione tipologica di "locanda".
Art. 11 - Case e appartamenti per vacanze
1. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti
da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici
e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto
ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione
del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o
più stagioni turistiche con contratti aventi validità
non superiore a cinque mesi consecutivi.
2. Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in
forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la
proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti
e li concede in locazione con le modalità e nei limiti
di cui al comma 1. È, inoltre, considerata gestione in
forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero
inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie
immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione
a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti
con le modalità di cui al comma 1.
Art. 12 - Appartamenti ammobiliati per uso
turistico
1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e
appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno
in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore
a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con
contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi,
senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività
non sia organizzata in forma di impresa.
2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti
o case ne danno comunicazione al Comune, di norma, entro il 31
marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre
nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio
nelle restanti località. In ogni caso tale comunicazione
è inviata almeno cinque giorni prima della data di inizio
della prima locazione.
3. Gli stessi soggetti comunicano alla Provincia i dati sulla
consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità
indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e sono
soggetti alla normativa in materia di pubblica sicurezza.
Art. 13 - Attività saltuaria di alloggio
e prima colazione
1. Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione
e può assumere l'identificazione di bed & breakfast
l'attività di ospitalità e somministrazione della
prima colazione nell'abitazione di residenza e dimora, avvalendosi
della normale conduzione familiare, senza la fornitura di servizi
aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d'impresa,
in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti
letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso
di minori di dodici anni. L'ospitalità può essere
fornita per un massimo di centoventi giorni nell'arco del periodo
di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per
un massimo di cinquecento pernottamenti nell'arco dell'anno solare.
Il marchio d'identificazione B&B, sulla base del modello approvato
dalla Regione, può essere affisso all'esterno dell'abitazione.
2. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali
adibiti all'ospitalità di cui al comma 1 sono quelle previste
per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi
e di igiene.
3. Ulteriori eventuali caratteristiche vincolanti sono indicate
nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.
4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa previa
denuncia d'inizio attività al Comune in cui l'abitazione
è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti
norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica
sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali.
L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli
previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo
18, comma 2 nei periodi di disponibilità all'accoglienza
ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2 in caso di
omessa denuncia d'inizio attività, nonché alle disposizioni
previste in caso di attività irregolare all'articolo 36,
comma 9 e agli articoli 25 e 26.
5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 sono
tenuti a comunicare al Comune e alla Provincia, entro la data
d'inizio dell'attività e, comunque, entro il 1 ottobre
di ogni anno, i periodi di disponibilità all'accoglienza
nell'arco dell'anno e i prezzi massimi applicati con validità
dal 1 gennaio dell'anno successivo. Nella stanza ove si effettua
l'ospitalità è esposto il cartellino prezzi. Gli
stessi soggetti comunicano, inoltre, alla Provincia i dati sul
movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT.
Art. 14 - Strutture ricettive all'aria aperta
non aperte al pubblico
1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico
le strutture organizzate e gestite da enti, associazioni e cooperative,
che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi
e loro familiari. Le caratteristiche di tali strutture sono definite
dall'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante
le strutture ricettive all'aria aperta. L'apertura e la gestione
di tali complessi è soggetta ad autorizzazione comunale.
Le strutture ricettive non aperte al pubblico sono realizzabili
nelle aree definite dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.
Art. 15 - Aree attrezzate di sosta temporanea
1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan,
camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle
strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, possono
istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta
temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con
i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione
e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate
nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo
3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta
nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma
7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada) e del relativo regolamento di esecuzione.
2. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta,
possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite
convenzioni con terzi soggetti.
3. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa
per un periodo massimo di settantadue ore consecutive.
TITOLO III
AUTORIZZAZIONI
Art. 16 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva
alberghiera
e dell'attività ricettiva all'aria aperta
1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture
ricettive all'aria aperta e delle loro dipendenze è subordinata
alla preventiva autorizzazione del Comune nel cui territorio è
ubicato l'esercizio.
2. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione
dell'esercizio, qualora non siano apportate modifiche strutturali
e il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei requisiti soggettivi
per lo svolgimento dell'attività e confermi la classifica
assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia
d'inizio attività.
3. L'autorizzazione è subordinata alla preventiva assegnazione
della classifica sia per la struttura principale che per le dipendenze
e indica, inoltre, la denominazione, la capacità ricettiva,
il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.
Art. 17 - Validità
1. L'autorizzazione ha carattere permanente e conserva la sua
validità fino a quando non si verifichi una causa di sospensione,
revoca o decadenza.
Art. 18 - Adempimenti amministrativi per
l'apertura
di strutture ricettive extralberghiere
1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere
è intrapresa a seguito di denuncia d'inizio attività
inviata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura,
redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello
regionale approvato con determinazione del dirigente competente,
indicante il nome del titolare, la capacità ricettiva,
il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le
case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti
che possono utilizzare la struttura. La denuncia d'inizio attività
è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa
che gestisce case e appartamenti per vacanza.
2. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza
dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni
e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle
strutture.
Art. 19 - Somministrazione di alimenti e
bevande
1. L'autorizzazione all'esercizio di attività ricettiva
alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita
ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione
di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti
e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione
di manifestazioni e convegni organizzati. L'autorizzazione abilita,
altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole
per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline
e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché
ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature
e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta
salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene
e sanità.
2. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture
extralberghiere, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 11,
è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a
coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione
di manifestazioni e convegni organizzati. Agli stessi soggetti
può essere effettuata la fornitura di giornali, riviste,
pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva,
cartoline e francobolli, gadget e souvenir. È possibile,
altresì, installare ad uso esclusivo di dette persone attrezzature
e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta
salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene
e sanità.
3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle
strutture ricettive è soggetta ad apposita autorizzazione
rilasciata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14
(Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione
di alimenti e bevande) ed è rilasciabile anche ad un soggetto
diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano
tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma
5, della presente legge ai fini del riconoscimento della gestione
unitaria.
Art. 20 - Rappresentanza
1. La gestione dell'attività e di singoli servizi è
effettuata anche tramite rappresentanti, purché gli stessi
siano in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento
dell'attività.
2. L'autorizzazione ad enti, associazioni, società e organizzazioni
è rilasciata solo quando sia stato dagli stessi designato
un rappresentante con funzioni di gestore. Per le strutture ricettive
extralberghiere la nomina del gestore è indicata nella
denuncia d'inizio attività.
Art. 21 - Esercizio dell'attività
ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera
e all'aria aperta è subordinato all'iscrizione da parte
del titolare o del gestore al Registro delle imprese ed al possesso,
da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa
in materia di pubblica sicurezza e alla non sussistenza di cause
di divieto, di decadenza o di sospensione stabilite dalla legge
dello Stato.
2. L'esercizio delle attività ricettive è soggetto
alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza nonché
a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:
a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione
degli elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in sede
di denuncia d'inizio attività;
b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto
delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul
movimento dei clienti alle Province secondo le modalità
indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;
d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi
alla Provincia con le modalità specificate all'articolo
32.
4. Il titolare o il gestore di strutture ricettive comunica i
periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive al Comune,
entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi
e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province.
Eventuali aperture straordinarie nei limiti stabiliti dall'articolo
4, comma 2 sono preventivamente comunicate al Comune. Eventuali
chiusure della struttura, nei periodi di apertura comunicati,
sono preventivamente comunicate al Comune e non possono superare
complessivamente trenta giorni in caso di apertura annuale e venti
giorni in caso di apertura stagionale nell'arco dell'anno solare.
Il Comune può, inoltre, autorizzare chiusure per periodi
superiori per fondate ragioni o in caso di ristrutturazione degli
edifici.
5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze,
comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo,
comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, nel momento
della presentazione della denuncia d'inizio attività e
comunque entro il 1 ottobre di ogni anno, l'elenco delle case
e appartamenti gestiti al Comune e alla Provincia ove gli stessi
sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni,
qualora riportino i prezzi e le caratteristiche delle strutture
ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera
d) e al comma 4 e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca
la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate
trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità
abitative stesse.
6. L'autorizzazione all'apertura e alla gestione di strutture
ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere
è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore,
di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile
nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso
di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'autorizzazione
all'esercizio della struttura fino a che si sia ottemperato all'obbligo.
7. I titolari, i gestori e i loro rappresentanti sono responsabili
dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del
pagamento delle sanzioni amministrative.
Art. 22 - Denominazione
1. Ciascuna azienda ricettiva assume una propria specifica denominazione
all'interno del territorio comunale diversa da quelle già
esistenti. In caso si intenda utilizzare la medesima denominazione
per strutture di diversa tipologia, è necessario l'assenso
scritto del titolare dell'azienda che per prima ha ottenuto la
denominazione. In caso di azienda cessata è necessario
l'assenso scritto del titolare dell'azienda cessata, fatta salva
l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia.
Art. 23 - Sospensione
1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36,
l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo da cinque
a trenta giorni quando non siano rispettate in tutto o in parte
le condizioni previste nell'autorizzazione medesima o vengano
accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività.
2. Qualora sia accertato il venir meno della rispondenza dello
stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività
dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché da quelle
sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare
è sospeso dall'attività nel rispetto dell'articolo
17ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
3. In caso di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.
Art. 24 - Decadenza e revoca
1. L'autorizzazione decade qualora, salvo proroga in caso di comprovata
necessità, l'esercizio non sia stato attivato entro centottanta
giorni dalla data del rilascio.
2. L'autorizzazione è revocata dal Comune quando:
a) il titolare o il gestore non risulti più
iscritto al Registro delle imprese;
b) il titolare o il gestore, sospeso dall'attività
ai sensi dell'articolo 17ter del regio decreto n. 773 del 1931,
non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti;
c) l'attività sia sospesa, durante il periodo
di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni
consecutivi o altro termine accordato ai sensi dell'articolo 21,
comma 4;
d) quando vengano meno gli ulteriori requisiti soggettivi
od oggettivi in base ai quali l'autorizzazione è stata
concessa.
Art. 25 - Divieto di prosecuzione dell'esercizio
delle attività ricettive extralberghiere
1. Le attività ricettive extralberghiere possono essere
oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività per
un periodo da cinque a trenta giorni, fatte salve le sanzioni
pecuniarie previste dall'articolo 36, quando non siano rispettate,
in tutto o in parte, le condizioni minime per l'esercizio dell'attività
stessa o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione
o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931.
2. In caso di recidiva o nei casi previsti dal regio decreto n.
773 del 1931, il Comune vieta il proseguimento dell'esercizio
dell'attività.
3. Qualora non sussista o venga meno uno dei requisiti per l'esercizio
dell'attività ricettiva extralberghiera, il titolare può
essere oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività
da parte del Comune, salvo che l'interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti
entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
Art. 26 - Reclami per carenza dei servizi
1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza
nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto
a quelli denunciati, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto,
al Comune di competenza per segnalare tali carenze. In caso di
accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle
sanzioni di competenza previste.
2. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale
4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi
per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione
delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994,
n. 22, 25 ottobre1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R.
9 agosto 1993, n. 28) sono competenti a ricevere i reclami degli
utenti e trasmetterli agli uffici comunali di competenza.
TITOLO IV
CLASSIFICAZIONE
Art. 27 - Nozione
1. Le aziende ricettive alberghiere ed i complessi turistici all'aria
aperta e le loro dipendenze sono classificati sulla base delle
caratteristiche indicate negli specifici atti di Giunta regionale
di cui all'articolo 3, comma 2 ed in base alla tipologia e vengono
contrassegnati con un sistema che va da una a cinque stelle, come
segue:
a) alberghi da una a cinque stelle o cinque stelle
lusso;
b) residenze turistico-alberghiere da due a quattro
stelle;
c) campeggi da una a quattro stelle;
d) villaggi turistici da due a quattro stelle.
2. Le strutture ricettive extralberghiere, indicate nell'atto
di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 sono classificate
in prima, seconda o terza categoria sulla base delle caratteristiche
definite nello stesso atto.
3. È esposta in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno
della struttura ricettiva, la targa distintiva di classificazione
conforme ai modelli regionali approvati con determinazione del
dirigente competente, da cui si rilevi la categoria o il numero
di stelle assegnate.
Art. 28 - Dipendenze
1. Le strutture ricettive alberghiere possono essere costituite
da più immobili nelle immediate vicinanze della casa madre
o da più strutture nello stesso immobile, purché
le stesse siano adeguatamente riconoscibili e purché sulla
dipendenza sia apposta l'apposita targa di classificazione. Sono
dipendenze gli immobili e le strutture diversi della sede principale,
che facciano riferimento alla sede principale per i servizi generali
e, di norma, per il servizio di ricevimento. Le dipendenze sono
classificate sulla base dei requisiti posseduti.
2. Le dipendenze di strutture ricettive all'aria aperta sono ubicate
nelle immediate vicinanze della struttura principale, sono recintate
e sono classificate sulla base dei requisiti posseduti così
come stabilito nello specifico atto di Giunta regionale di cui
all'articolo 3, comma 2. Qualora le dipendenze contengano prevalentemente
servizi o strutture collettive le stesse concorrono a formare
il livello complessivo di classificazione.
Art. 29 - Assegnazione
1. L'attribuzione del livello di classificazione delle strutture
ricettive alberghiere e all'aria aperta è effettuata dal
Comune a seguito della richiesta di autorizzazione. L'assegnazione
si basa sugli elementi desumibili da apposita dichiarazione prodotta
dal titolare o dal gestore della struttura con cui lo stesso formula
anche la richiesta del livello di classificazione ed è
effettuata previa verifica del possesso dei requisiti minimi previsti
dallo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3,
comma 2 per il livello di classifica richiesto. La dichiarazione
è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato
con determinazione del dirigente competente. Il Comune, qualora
accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti
della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione
della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni
previste all'articolo 37.
2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante
la classifica è compilata in via provvisoria sulla base
del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati.
Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello
di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività,
il titolare dell'autorizzazione rettifica o integra la precedente
dichiarazione oppure può presentare una nuova dichiarazione
sostitutiva.
3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere,
ove previsto, è dichiarato in sede di denuncia d'inizio
attività. Nel caso in cui i requisiti posseduti non corrispondano
a quanto dichiarato si applicano le sanzioni previste all'articolo
37. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti
posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio
alla loro rettifica e alla assegnazione della classificazione,
fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo
37.
Art. 30 - Validità
1. La classificazione ha validità a tempo indeterminato.
2. In caso di modifica dei requisiti che hanno determinato il
livello di classificazione ottenuto, il titolare e il gestore
della struttura ricettiva presentano, entro novanta giorni dall'avvenuta
modifica, una nuova dichiarazione all'ufficio comunale competente
per la revisione del livello di classifica.
3. Qualora la carenza di requisiti, verificata anche a seguito
di esposti o reclami, determini un livello dei servizi inferiore
al minimo richiesto per l'esercizio dell'attività, il Comune
assegna un termine per l'integrazione dei requisiti minimi, trascorso
il quale provvede alla revoca dell'autorizzazione o impone il
divieto di prosecuzione dell'attività.
4. Il Comune può procedere in ogni momento, anche d'ufficio,
alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura
ricettiva non possieda i requisiti minimi per il livello di classificazione
posseduto.
Art. 31 - Ricorso
1. Contro il provvedimento di classificazione adottato d'ufficio
è ammesso ricorso in opposizione al Comune, entro trenta
giorni dalla data di notificazione dell'atto, il quale decide
nei successivi novanta giorni.
TITOLO V
DISCIPLINA DEI PREZZI E RILEVAZIONI STATISTICHE
Art. 32 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere
all'aria aperta ed extralberghiere comunicano alla Provincia territorialmente
competente, anche in via telematica, secondo le indicazioni da
essa fornite, i prezzi massimi dei servizi offerti, eventualmente
distinti in bassa e alta stagione sulla base delle indicazioni
stabilite dalle Province, le caratteristiche delle strutture nonché
i periodi di apertura. La comunicazione è inviata entro
il 1 ottobre di ogni anno con validità dal 1 gennaio dell'anno
successivo. È consentita un'ulteriore comunicazione entro
il 1 marzo dell'anno successivo per la variazione di prezzi in
aumento che si intendono applicare a valere dal 1 giugno dello
stesso anno. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il
1 ottobre hanno validità dal 1 dicembre successivo.
2. La Provincia trasmette le dichiarazioni dei prezzi e delle
caratteristiche delle strutture, anche per via telematica, all'Ente
nazionale italiano per il turismo (ENIT); la Regione può
richiedere la trasmissione delle dichiarazioni medesime secondo
le modalità definite con atto del dirigente competente.
3. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione
dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la
comunicazione dei prezzi è presentata entro la data dell'inizio
o della ripresa dell'attività.
4. In caso di subentro nella gestione di strutture ricettive il
titolare o il gestore subentrante trasmette alla Provincia una
nuova comunicazione dei prezzi solo qualora intenda applicare
prezzi superiori a quelli dichiarati dal precedente gestore.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti
comporta l'impossibilità di applicare o pubblicizzare prezzi
superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
6. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture
ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati
comunicati alla Provincia.
7. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano
prezzi inferiori a quelli comunicati ne indicano chiaramente il
periodo di validità e le condizioni di applicazione. In
assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata
e valida per tutto l'anno solare in corso.
8. Nel caso previsto dal comma 7 il cliente può pretendere
l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.
9. I prezzi denunciati si intendono comprensivi di imposta sul
valore aggiunto (IVA) e di quanto non espressamente escluso.
Art. 33 - Pubblicità dei prezzi
1. I Prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, conformi
a quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei prezzi, sono
riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico
nel luogo di ricevimento.
2. Il prezzo dei servizi di pernottamento è riportato su
un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico,
in ogni camera, unità abitativa o suite, conformemente
ai contenuti della tabella di cui al comma 1.
3. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al
comma 2, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo
dei prezzi praticati. Le unità abitative fisse rimangono
soggette all'obbligo di cui al comma 2.
4. La Provincia predispone, sulla base delle indicazioni regionali,
i modelli della tabella e cartellino prezzi di cui ai commi 1
e 2.
Art. 34 - Reclami per irregolare applicazione
di prezzi
1. Gli ospiti delle strutture ricettive, cui siano stati applicati
prezzi superiori a quelli indicati nella prescritta tabella o
superiori a quanto dichiarato nella dichiarazione dei prezzi o
pubblicizzato in altre forme, possono presentare reclamo alla
Provincia in cui la struttura è ubicata, fatta salva ogni
ulteriore richiesta di natura civilistica.
2. Gli uffici IAT sono competenti a ricevere i reclami degli utenti
e trasmetterli agli uffici provinciali di competenza.
3. La Provincia, in caso di accertata violazione, applica le sanzioni
previste all'articolo 38.
Art. 35 - Banca dati regionale
1. I Comuni e le Province fanno pervenire alla Regione le informazioni
per l'implementazione delle banche dati regionali sulle strutture
e tipologie ricettive con le modalità e i termini indicati
da apposita delibera della Giunta regionale.
2. Il rilascio di nuove autorizzazioni, le modifiche e le eventuali
revoche, il ricevimento di nuove denunce d'inizio attività
per strutture ricettive extralberghiere, i divieti di prosecuzione
di attività ricettive extralberghiere e le chiusure temporanee
sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini
e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma
1.
TITOLO VI
SANZIONI
Art. 36 - Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione
o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio
di comunicazioni al Comune
1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera
o all'aria aperta senza autorizzazione o, in caso di subentro
nell'attività, non abbia presentato la denuncia d'inizio
attività è punito con la sanzione amministrativa
da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.
2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera
senza avere regolarmente denunciato l'inizio attività o
dà ospitalità a persone appartenenti a categorie
diverse da quelle indicate nella denuncia d'inizio attività
in base alla natura della struttura gestita è punito con
la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.
3. Chi in sede di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività
dichiara requisiti inesistenti è punito con una sanzione
amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.
4. Chi a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di
altri elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in sede
di denuncia d'inizio attività, quando ciò determini
il venir meno dei requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività,
non abbia provveduto ad effettuare la prescritta dichiarazione,
è punito con una sanzione amministrativa da Euro 260,00
a Euro 1.500,00 per le strutture ricettive extralberghiere e da
Euro 500,00 a Euro 3.000,00 per le strutture ricettive alberghiere
e all'aria aperta.
5. Chi dà in locazione per uso turistico unità abitative,
in forma imprenditoriale, non indicate nella denuncia d'inizio
attività o non comunicate al Comune nei termini previsti
dall'articolo 21, comma 5 è soggetto ad una sanzione da
Euro 260,00 a Euro 1.500,00.
6. Chiunque interrompe l'attività senza averne dato preventiva
comunicazione al Comune, salvo casi accertati di forza maggiore,
è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a
Euro 150,00.
7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente
superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti
giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione
amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura
ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore, l'ottenimento
di specifica autorizzazione da parte del Comune o nel caso sia
intervenuta la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'attività.
8. Chi non rispetta i limiti stabiliti all'articolo 5, commi 1
e 2, e all'articolo 6, commi 2,3 e 5 della presente legge è
punito con una sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
9. Ogni altra violazione di quanto stabilito in materia di autorizzazione
o di denuncia d'inizio attività o al mancato invio al Comune
delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione
da Euro 50,00 a Euro 500,00.
10. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma
2 sono punite con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a
Euro 100,00.
Art. 37 - Sanzioni per la violazione delle
norme sulla classificazione
1. Chi non espone la targa di classificazione prescritta o ne
espone una con dati non veritieri o comunque utilizza un livello
di classifica superiore a quello effettivo è punito con
la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00
2. Chi in sede di richiesta di classificazione o in sede di denuncia
d'inizio attività dichiara l'esistenza di requisiti inesistenti
al fine di ottenere un livello di classificazione superiore a
quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa
da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere
e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture alberghiere
e all'aria aperta.
3. Chi non dichiara nei tempi prescritti la modifica dei requisiti
dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione o di denuncia
d'inizio attività, quando ciò determini un livello
di classifica inferiore a quello effettivo, è punito con
la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le
strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per
le strutture alberghiere e all'aria aperta.
Art. 38 - Sanzioni relative a irregolare
applicazione delle norme sui prezzi o sulle rilevazioni statistiche
1. Chi non effettua o effettua la comunicazione dei prezzi in
maniera incompleta o contenente dati non veritieri è punito
con la sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 300,00. Tale
sanzione è applicata anche nel caso di mancato invio della
comunicazione prevista all'articolo 21, comma 5.
2. Chiunque applica prezzi superiori a quelli denunciati è
punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 500,00.
3. La mancata esposizione o l'esposizione in modo non perfettamente
visibile delle tabelle e dei cartellini dei prezzi è punita
con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 200,00.
4. Chi espone tabelle o cartellini prezzi non conformi ai modelli
predisposti dalla Provincia, compilati in modo incompleto o contenenti
informazioni difformi o prezzi superiori rispetto a quanto comunicato
alla Provincia è punito con la sanzione amministrativa
da Euro 150,00 a Euro 250,00.
5. Chi pubblicizza con qualsiasi mezzo informazioni difformi o
prezzi superiori a quelli dichiarati è punito con la sanzione
amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00.
6. Chi non comunica alla Provincia, secondo le modalità
disposte dall'ISTAT, i dati sulla consistenza ricettiva e sul
movimento dei clienti o li comunica scientemente errati o incompleti
è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n.
400).
7. La mancata comunicazione alla Provincia dei dati di cui all'articolo
12, comma 3 é punita con una sanzione amministrativa da
Euro 50,00 a Euro 100,00.
Art. 39 - Sanzioni per altre violazioni
1. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dalla presente
legge o dagli atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3,
comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da Euro
50,00 a Euro 400,00.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI PER USI OCCASIONALI O TEMPORANEI
Art. 40 - Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
1. Gli enti e le associazioni non a scopo di lucro, gli enti di
promozione sportiva e le federazioni sportive possono utilizzare
come ostelli per la gioventù, occasionalmente per periodi
non superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni,
raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente
alla ricettività collettiva, previo nulla osta del Comune
in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è
concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato
le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti
requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero
dei potenziali utenti.
Art. 41 - Campeggi temporanei. Divieto di
campeggio libero
1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con
tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle
strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati
in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale 26/1994,
da quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 23
(Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi
nel territorio della Regione Emilia-Romagna), da quanto previsto
dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento
di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto
previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988 n. 47 (Norme per
le minoranze nomadi in Emilia-Romagna). È fatta, inoltre,
eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità
abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati
di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.
2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici
giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti
previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili
organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti senza
fini di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione
che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto
di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica
salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente.
L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni.
Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione
allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa.
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 42 - Disposizioni transitorie generali
1. I titolari o gestori delle strutture in attività alla
data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro
sei mesi dalla pubblicazione degli specifici atti di Giunta regionale
previsti all'articolo 3, comma 2, ad una nuova dichiarazione dei
requisiti posseduti. Tali strutture possono comunque mantenere
la classificazione precedentemente attribuita per un periodo non
superiore a tre anni, salvo diverso termine stabilito negli atti
di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per casi specifici,
qualora nell'ambito della stessa dichiarazione il titolare o gestore
si impegni alla realizzazione degli interventi, da iniziare entro
dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, che consentano
il mantenimento del precedente livello di classificazione.
2. Qualora le strutture non possiedano più i requisiti
minimi per il mantenimento dell'autorizzazione o per la prosecuzione
dell'attività, il Comune assegna un termine per la regolarizzazione
dei requisiti e assegna provvisoriamente d'ufficio il livello
minimo di classificazione. L'adeguamento dimensionale dei servizi
igienici esistenti ai nuovi requisiti è obbligatorio solo
in concomitanza con gli interventi edilizi che li concernono,
quando si tratti di interventi di ristrutturazione radicale.
3. I Comuni, dall'entrata in vigore della presente legge, possono
autorizzare gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive
esistenti ai parametri qualitativi minimi previsti per ogni livello
di classificazione, in deroga ai propri strumenti urbanistici
generali vigenti.
Art. 43 - Disposizioni transitorie riguardanti
le attività di bed & breakfast
1. Coloro che a seguito di denuncia d'inizio attività hanno
intrapreso attività di bed & breakfast sulla base della
legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio
saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere
familiare denominato "Bed and Breakfast") provvedono,
entro sei mesi dall'abrogazione della legge stessa, ad effettuare
una nuova denuncia d'inizio attività, conformemente a quanto
previsto dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo
10.
Art. 44 - Disposizioni transitorie relative
alle strutture ricettive all'aria aperta
1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione dello specifico atto
di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 i Comuni provvedono
ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della
disciplina urbanistico edilizia dei complessi ricettivi esistenti
e, ove occorre, con l'individuazione delle aree specificatamente
destinate agli insediamenti turistico-ricettivi all'aperto.
2. Qualora il mancato inserimento nel piano comunale di aree destinate
ai complessi ricettivi all'aria aperta derivasse da un problema
di compatibilità ambientale, il Piano territoriale di coordinamento
provinciale può individuare le forme di mitigazione da
assimilare in sede di strumento urbanistico comunale, evitando
la penalizzazione delle caratteristiche di servizio possedute
dai complessi interessati.
Art. 45 - Oneri di urbanizzazione
1. Ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione è
individuata un'unica categoria per le strutture ricettive alberghiere,
che comprende alberghi e residenze turistico-alberghiere e un'unica
categoria per le strutture ricettive all'aperto, che comprende
campeggi e villaggi turistici.
Art. 46 - Abrogazioni
1. La legge regionale 30 novembre 1981, n.42 (Classificazione
delle aziende alberghiere) è abrogata a far data dalla
pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regolamenta le
caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive
alberghiere di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La legge regionale 7 gennaio 1985, n. 1 (Nuova disciplina dei
complessi turistici all'aria aperta) è abrogata a far data
dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regolamenta
le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive
all'aria aperta e le tipologie indicate all'articolo 4, comma
9, lettere b) e c), di cui all'articolo 3 comma 2.
3. La legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 (Disciplina per la
gestione delle strutture ricettive extralberghiere) è abrogata
a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che
regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture
ricettive extralberghiere e la tipologia indicata all'articolo
4, comma 9, lettera a), di cui all'articolo 3 comma 2.
4. La legge regionale 29/2001 è abrogata a far data dalla
pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo
3, comma 2 riguardante la gestione delle attività di bed
& breakfast.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
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