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Delibera
Giunta Regione Emilia Romagna n. 2149 del 2 novembre 2004
LA GIUNTA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale L.R. 28 luglio 2004, n. 16: "Disciplina
delle strutture ricettive dirette all'ospitalità";
Richiamato in particolare il comma 2 dell'art. 3 della stessa
legge, che stabilisce: "La Giunta regionale, sentiti gli
enti locali, le associazioni imprenditoriali del settore turismo
e le associazioni dei consumatori, più rappresentative
a livello regionale, con appositi atti riguardanti le strutture
ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere e le
tipologie ricettive di cui all'art. 4, comma 9 lettere a) b) c)
e d), specifica, sentita la competente Commissione consiliare,
le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di
esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini
della loro apertura, autorizzazione e classificazione. In tali
atti sono, inoltre, definiti i criteri per poter utilizzare le
specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive e la loro definizione
e gli standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici
e cubature, capacità ricettiva.";
Visti:
- l'art. 13 della L.R. 16/04 che disciplina l'attività
saltuaria di alloggio e prima colazione tipologia ricettiva indicata
alla lettera d) del comma 9 dell'art. 4, ed in particolare il
comma 3 che stabilisce che eventuali ulteriori caratteristiche
vincolanti sono indicate nell'atto di Giunta regionale di cui
all'art. 3, comma 2, congiuntamente ai requisiti minimi e le modalità
di esercizio;
- l'articolo 43: "Disposizioni transitorie riguardanti le
attività di Bed & Breakfast";
- il comma 4 dell'articolo 46: "La legge regionale 29/2001
è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di
Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2 riguardante la gestione
delle attività di bed & breakfast";
Dato atto che in data 11 ottobre 2004 si è svolta una riunione
per l'analisi della bozza dell'atto di giunta contenente i criteri
di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 16/04 per la tipologia
ricettiva di cui all'art. 4 comma 9 lettera d) attività
saltuaria di alloggio e prima colazione definita all'art. 13 della
stessa legge, alla quale sono state invitate così come
previsto dalla legge enti locali, associazioni imprenditoriali
e associazioni di consumatori, nonché i componenti della
commissione consigliare Turismo, cultura, scuola formazione;
Dato atto che in data 20 ottobre 2004 si è svolta una seduta
della Commissione consigliare Turismo, cultura, scuola formazione
con all'ordine del giorno l'analisi dell'atto di giunta regionale
di cui all'art 3, comma 2, relativo all'attività saltuaria
di alloggio e prima colazione;
Dato atto del parere favorevole in merito alla regolarità
amministrativa del presente atto, reso dal Direttore Generale
Attività Produttive, Commercio, Turismo dott. Andrea Vecchia
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della legge regionale 43/2001
e della deliberazione n. 447/2003;
Su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di
turismo;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
1. di approvare il testo dell'Allegato A: "Requisiti
e standard strutturali per l'esercizio dell'attività saltuaria
di alloggio e prima colazione", parte integrante della presente
deliberazione;
2. di demandare ad un successivo atto del dirigente competente
in materia di turismo l'approvazione dei seguenti modelli relativi
all'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione:
a) Denuncia di inizio attività da presentare
al Comune;
b) Comunicazione della attrezzature e dei prezzi da
presentare alla Provincia;
c) Cartellino prezzi da esporre nelle camere destinate
all'accoglienza degli ospiti.
3. di pubblicare integralmente, così come previsto dall'art.
46, comma 4, della L.R. 16/04, il presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, specificando che a far
data dalla pubblicazione stessa è abrogata la legge regionale
29/01, e che sempre da tale data decorre il termine di 6 mesi
per effettuare una nuova denuncia di inizio attività così
come previsto dall'art. 43 della citata L.R. 16/04.
Allegato "A"
STANDARD STRUTTURALI E REQUISITI DI ESERCIZIO
PER L'ESERCIZIO SALTUARIO DELL'ATTIVITÀ SALTUARIA DI ALLOGGIO
E PRIMA COLAZIONE-B&B
Il presente atto stabilisce e chiarisce i requisiti strutturali
e di servizio che devono essere rispettati nello svolgimento dell'attività
saltuaria di alloggio e prima colazione prevista dall'art. 13
della L.R. 16/04, d'ora in poi denominata "B&B".
L'attività è svolta nella abitazione di residenza
e dimora, (titolo del possesso attraverso la proprietà,
il diritto d'uso, diritto di usufrutto, contratto di comodato
o di locazione), in non più di 3 camere e 6 posti letto
più eventuale letto aggiunto per minori di 12 anni per
ogni camera, avvalendosi della normale conduzione familiare, ivi
compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio
della famiglia.
OBBLIGO DI RESIDENZA
Il conduttore dell'attività ha l'obbligo della residenza
anagrafica nella abitazione dove si esercita l'attività
di B & B quindi come stabilito dalla normativa vigente in
materia di anagrafe, la residenza deve coincidere con la "dimora
abituale" cioè con il luogo in cui la persona vive
in modo stabile.
DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE
L'abitazione deve essere classificata come residenziale, sia essa
in centri urbani che in aree rurali, e deve essere in regola con
tutte le leggi e regolamenti per quanto riguarda la salute e la
sicurezza previste per le civili abitazioni.
Con uso residenziale non si fa riferimento alla suddivisione del
territorio comunale effettuata dagli strumenti urbanistici comunali
vigenti in base alla destinazione della zona territoriale così
come risulta dalla classificazione urbanistica regionale, ma solamente
al fatto che chi svolge l'attività di B&B ha l'obbligo
della residenza intesa in senso anagrafico che, come stabilito
dall'art. 43 c.c. e dalla normativa vigente deve coincidere con
la dimora abituale cioè il luogo dove la persona vive abitualmente
in modo stabile. Resta inteso che la casa dove viene condotta
l'attività deve essere classificata come civile abitazione.
Ne deriva che non esiste una limitazione d'area territoriale per
l'esercizio dell'attività di B & B, potendo essere
esercitata anche in zone agricole e rurali.
L'attività ricettiva di B & B non comporta mutamento
della destinazione d'uso dell'immobile che rimane quella della
civile abitazione con i relativi obblighi di legge e soggiace
alle relative sanzioni in caso di inadempimento nell'adeguamento
dell'immobile alla normativa vigente (ad esempio per quanto riguarda
il foro d'aerazione in cucina, l'adeguamento alla L. 46/90 in
materia di impianti elettrici, ecc.)
L'attività di B & B non può essere esercitata
in una unità immobiliare catastale diversa da quella in
cui chi la esercita ha la residenza anagrafica, neppure se immediatamente
attigua.
REQUISITI IGIENICO-SANITARI
L'attività di B & B non risulta assoggettabile alle
norme igienico sanitarie che regolano le attività di impresa
turistica (quali alberghi, affittacamere..) o di produzione o
somministrazione pasti, in quanto l'attività è dalla
legge qualificata sostanzialmente a conduzione familiare ed i
requisiti igienico-sanitari richiesti dalle norme in oggetto sono
quelli previsti per l'uso abitativo.
Pertanto tale attività non soggiace ad autorizzazione sanitaria.
Tuttavia ciò non esime i gestori dal tenere comportamenti
comunque confacenti alle comuni norme igieniche, che possono essere
verificati dal Comune nei periodi di apertura, a tutela degli
ospiti, verso i quali sono in vigore le normali regole rispetto
alla responsabilità civile in caso si cagioni danni a terzi.
A tale proposito pur non prevedendosi l'obbligo di stipula di
una assicurazione R.C. se ne consiglia l'adozione.
Devono comunque essere assicurati le seguenti caratteristiche
e servizi minimi:
Caratteristiche minime della struttura:
1) Un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti qualora l'attività
si svolga in più di una stanza;
2) Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
3) Le stanze in cui si accolgono gli ospiti devono essere dotate
di porta e finestra; la capacità ricettiva per camera non
può superare i limiti previsti dai regolamenti comunali
di edilizia e sanità vigenti e devono essere arredate con
almeno:
letto, comodino con abajour ,sedia per ogni ospite, armadio, cestino
porta rifiuti, tenda oscurante (in caso di finestre senza imposte).
Servizi garantiti :
1) Somministrazione della prima colazione (in orario stabilito
con la famiglia);
2) Riordino e pulizia quotidiana dei locali;
3) Cambio delle lenzuola almeno due volte alla settimana e comunque
ad ogni cambio dell'ospite;
4) Cambio della biancheria da bagno (viso, bidet, telo bagno)
due volte la settimana e ad ogni cambio dell'ospite.
Durata del soggiorno:
La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i sessanta
giorni consecutivi e deve intercorrere un periodo non inferiore
a cinque giorni per potersi rinnovare un nuovo soggiorno al medesimo
ospite.
MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE B & B
Il marchio di identificazione B & B che può essere
apposto all'esterno della abitazione in cui si svolge l'attività
saltuaria di alloggio e prima colazione deve essere conforme ai
modelli approvati con delibera di giunta 2871 del 17/12/2001.
PERIODO DI DISPONIBILITA' ALL'ACCOGLIENZA
Il periodo di disponibilità all'accoglienza deve essere
dichiarato al comune in sede di denuncia di inizio attività
e alla provincia ogni anno in sede di dichiarazione dei prezzi.
In tale sede deve essere fatta l'opzione relativamente al tipo
di tetto di ospitalità, scegliendo fra l'apertura di 120
giorni di apertura anche non continuativi o il tetto di 500 pernottamenti
nell'arco dell'anno.
RAGGIUNGIMENTO DEI TETTI DI ACCOGLIENZA
L'ospitalità può essere fornita per un massimo di
120 giorni di apertura anche in più periodi o, in alternativa,
per un massimo di 500 pernottamenti nell'ambito dell'anno solare.
Qualora si scelga l'opzione di 500 pernottamenti, una volta raggiunto
il tetto si dovrà comunicare a provincia e comune la sospensione
dell'attività fino all'anno solare successivo.
ORGANIZZAZIONE
L'attività deve essere svolta senza la fornitura di servizi
aggiuntivi e in ogni caso senza l'organizzazione in forma di impresa.
INFORMAZIONE PRIVATA E ISTITUZIONALE
Si considerano normali attività di informazione, oltre
a cartelli, frecce e indicazioni previste dalla deliberazione
della giunta regionale 2871/01, anche i siti internet privati
purché non siano inseriti in circuiti di prenotazione e
commercializzazione con caratteristiche che travalichino una semplice
informazione, indicazione di visibilità o delle coordinate
quali indirizzo, telefono, fax ed e-mail).
Le province e i comuni possono inserire i B&B in pubblicazioni
collettive o in siti internet.
PREZZI
Entro il primo ottobre di ogni anno si dovranno dichiarare alla
Provincia i prezzi massimi comprensivi della colazione.
In ogni stanza destinata all'accoglienza dovrà essere affisso
l'apposito cartellino dei prezzi, comprensivo della prima colazione.
RILEVAZIONI STATISTICHE
Alla Provincia dovranno inoltre essere trasmessi i dati sul movimento
dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT.
DICHIARAZIONE DEGLI ALLOGGIATI AI SENSI
DELL'ART. 109 DEL TULPS.
Le presenze devono essere comunicate alla locale autorità
di Pubblica Sicurezza entro 24 ore e dev'essere tenuta copia della
scheda di registrazione.
CONTROLLI E SANZIONI
Qualora durante i controlli che possono essere effettuati dal
comune competente per territorio, durante il periodo di disponibilità
all'accoglienza, dovesse verificarsi la mancanza dei requisiti
dichiarati, o una conduzione che non rispetti le norme previsti
in particolare in materia di igiene della struttura e degli alimenti,
il comune oltre all'applicazione di sanzioni pecuniarie potrà
adottare un provvedimento di sospensione dell'attività
da cinque a trenta giorni e nel caso di recidiva potrà
vietare il proseguimento dell'esercizio dell'attività.
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
La denuncia di inizio attività deve essere presentata al
comune sulla base del modello che verrà approvato con successivo
atto dal dirigente competente in materia di turismo e deve essere
completato dagli allegati previsti, in difetto dei quali la denuncia
si intende come non presentata.
Elementi:
a) generalità complete del soggetto che inizia l'attività
di B&B (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale),
ubicazione dell'immobile (via, n. civico, scala, piano, numero
dell'appartamento, ecc.), titolo di disponibilità e indicazione
dell'unità immobiliare catastale in cui svolge l'attività;
b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono
destinati i vari locali, in particolare le stanze, i posti letto
ed i servizi igienici destinati all'accoglienza;
c) certificato di abitabilità o dichiarazione sostitutiva
di certificazione;
d) dichiarazione di adeguamento alle vigenti normative di idoneità
degli impianti;
e) data di inizio dell'attività e il periodo di disponibilità
all'accoglienza ( 120 gg anche non continuativi o 500 pernottamenti
nell'arco dell'anno);
f) eventuali collaboratori familiari al servizio della famiglia.
Caratteristiche minime della struttura:
1) Un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti qualora l'attività
si svolga in più di una stanza;
2) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
3) le stanze in cui si accolgono gli ospiti devono essere dotate
di porta e finestra e deve essere esposto il cartellino prezzi;
la capacità ricettiva per camera non può superare
i limiti previsti dai regolamenti comunali di edilizia e sanità
vigenti e devono essere arredate con almeno: letto, comodino con
abajour, sedia per ogni ospite, armadio, cestino porta rifiuti,
tenda oscurante in caso di finestre senza imposte.
Servizi garantiti
1) Somministrazione della prima colazione (stabilito con la famiglia);
2) pulizia quotidiana dei locali;
3) cambio delle lenzuola almeno due volte alla settimana e comunque
ad ogni cambio dell'ospite;
4) cambio della biancheria da bagno (viso, bidet, telo bagno)
due volte la settimana e ad ogni cambio dell'ospite.
Dichiarazione del conduttore di essere a
conoscenza che:
1. il Comune può in ogni momento verificare la veridicità
della documentazione prodotta e durante il periodo di disponibilità
all'accoglienza verificare che le strutture abbiano i requisiti
dichiarati e che l'attività sia svolta in modo conforme
a quanto previsto dalla normativa vigente e dichiarato nella denuncia
di inizio attività
2. Di dovere presentare entro il 1-10 di ogni anno, la dichiarazione
dei prezzi alla Provincia competente per territorio valida per
l'anno successivo e il periodo di disponibilità all'accoglienza,
con l'opzione fra 120 giorni di apertura anche non continuativi
e 500 pernottamenti.
3. Di dovere presentare su apposito modello ISTAT il movimento
degli ospiti, sulla base delle indicazioni data dalla Provincia
competente per territorio.
4. Di dovere comunicare le presenze alla locale autorità
di Pubblica Sicurezza entro 24 ore e tenere copia della scheda
di registrazione.
L'ASSESSORE SEGRETARIO: BRUSCHINI MARIOLUIGI
Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
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