|
Legge
Regionale Emilia Romagna 25 giugno 1999, n.11
Norme in materia di attività ricettiva
diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità "Bed
and Breakfast".
Epigrafe
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Esercizio dell'attività.
Art. 3 - Adempimenti amministrativi.
Art. 4 - Norma finale.
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge detta disposizioni in materia di strutture
ricettive ad integrazione della L.R. 25 agosto 1988, n. 34 e successive
modifiche al fine di qualificare lo sviluppo dell'attività
turistica ricettiva in tutte le sue forme.
2. La permanenza degli ospiti nelle strutture ricettive "Bed
and Breakfast" non potrà superare i 30 giorni consecutivi.
3. Costituisce attività ricettiva a conduzione familiare
"Bed and Breakfast", l'offerta di alloggio e prima colazione
esercitata in non più di quattro stanze dell'unità
abitativa ad uso residenziale e con un massimo di 10 posti letto.
Art. 2 - Esercizio dell'attività.
1. L'attività dovrà essere svolta in via prioritaria
in costruzioni unifamiliari con ingresso autonomo, ovvero in edifici
con più unità immobiliari previa approvazione dell'assemblea
condominiale.
2. I locali delle unità di cui al comma 1 adibiti ad attività
ricettiva devono possedere i requisiti igienico - sanitari previsti
per l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale e dal Regolamento
d'igiene. Qualora l'attività si svolga in più di
una stanza dovranno comunque essere garantiti non meno di due
servizi igienici per unità abitativa.
3. L'esercizio dell'attività "Bed and Breakfast"
non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta
per i proprietari o i possessori delle unità abitative,
l'obbligo di residenza nelle medesime.
Art. 3 - Adempimenti amministrativi.
1. L'attività ricettiva "Bed and Breakfast" può
essere intrapresa, previa denuncia d'inizio attività, al
sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche da inviare al Comune territorialmente competente.
2. L'esercizio dell'attività "Bed and Breakfast"
non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro
degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge
17 maggio 1983, n. 217.
3. Chi esercita l'attività ricettiva "Bed and Breakfast"
è tenuto altresì a comunicare mensilmente, su apposito
modulo ISTAT, al Comune ed alla Provincia, il movimento degli
ospiti al fini della rilevazione statistica, ed entro l'1 ottobre
di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura
dell'attività con validità dall'1 gennaio dell'anno
successivo.
4. La Provincia sulla base di tale comunicazione redige annualmente
l'elenco di attività ricettive "Bed and Breakfast",
comprensivo dei prezzi praticati, ai fini dell'attività
di informazione turistica, dandone comunicazione alla Regione.
Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della
struttura ricettiva.
5. La Provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai
fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività.
Art. 4 - Norma finale.
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4,della L.R. 4 marzo 1998, n. 7,
le direttive applicative del "Programma poliennale"
deliberato dalla Giunta regionale indicheranno i criteri ed i
limiti per il cofinanziamento di iniziative di promozione e/o
commercializzazione turistica relative al "Bed and Breakfast".
I soggetti che esercitano attività ricettiva di cui alla
presente legge, potranno accedere ai cofinanziamenti suddetti
a condizione che siano soci delle unioni di cui all'art. 13 della
medesima L.R. n. 7/1998.
|